Decreto Legge del 31/05/2010 n. 78 art. 19 (stralcio)
8. Entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli
immobili che non risultano dichiarati in Catasto individuati secondo
le procedure previste dal predetto articolo 2, comma 36, del citato
decreto-legge n. 262, del 2006, con riferimento alle pubblicazioni in
Gazzetta Ufficiale effettuate dalla data del 1° gennaio 2007 alla
data del 31 dicembre 2009, sono tenuti a procedere alla
presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di
aggiornamento catastale. L'Agenzia del Territorio, successivamente
alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, rende
disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i
controlli di conformita' urbanistico-edilizia, attraverso il Portale
per i Comuni.
9. Entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010 i titolari di
diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che
abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di
destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti a procedere alla
presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di
aggiornamento catastale.
10. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a
presentare ai sensi del comma 8 le dichiarazioni di aggiornamento
catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del
Territorio, nelle more dell'iscrizione in catasto attraverso la
predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformita' al decreto
ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, procede all'attribuzione di una
rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, anche
sulla base degli elementi tecnici forniti dai Comuni. Per tali
operazioni l'Agenzia del Territorio puo' stipulare apposite
convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie
professionali.
11. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a
presentare ai sensi del comma 9 le dichiarazioni di aggiornamento
catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del
Territorio procede agii accertamenti di competenza anche con la
collaborazione dei Comuni. Per tali operazioni l'Agenzia del
Territorio puo' stipulare apposite convenzioni con gli Organismi
rappresentativi delle categorie professionali.